Trento, 10 novembre 2010 
            Disegno di legge 
              "Modificazioni della legge provinciale  
              12 agosto 1996, n. 5  (Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli  aeromobili), in materia di sicurezza e di tutela dall'inquinamento" 
 
            relazione 
            Sono trascorsi 25 anni dalla prima legge provinciale (la n.  7 del 24 giugno 1985) che ha introdotto importanti regole per il volo in  montagna, a tutela dell’ecosistema ma anche della popolazione, ed altri 14 anni  dalla sua successiva modifica, intervenuta con la legge n. 5 del 1996 che ha  reso ancora più restrittiva la possibilità dell’uso dell’elicottero a fini  turistici (in particolare per evitare la pratica dell’eliski, ma anche  riducendo la quota di decolli ed atterraggi dai 1600 ai 1000 metri slm ed elevando  la distanza minima di volo dal suolo fino a 500 metri, intensificando i  controlli), sulla base di due distinte proposte legislativa del consigliere  Mauro Bondi e dell’assessore alle Foreste e Protezione civile, Danilo Zanoni.  
             Nonostante la chiarezza della norma vigente, si sono  moltiplicate negli ultimi anni le segnalazioni circa un uso non conforme  dell’elicottero per fini turistici, con frequenti e quantomeno apparenti  violazioni non solo della legge provinciale, ma anche delle norme nazionali e del  codice della navigazione aerea, che prevedono ad esempio il divieto di sorvolo  dei centri abitati e precise indicazioni per il decollo ed atterraggio, anche  da eliporti occasionali. Feste di paese o manifestazioni sportive ad esempio  hanno mostrato come le norme per le fasi di decollo/atterraggio e per il  sorvolo dei paesi siano state spesso gestite “allegramente”, per fortuna senza  incidenti, ma con un forte e spesso denunciato pubblicamente disturbo alla  quiete pubblica della stragrande maggioranza della popolazione. Frequente  sarebbe poi la violazione della norma sulla distanza dal suolo, anche perché è  a tutti evidente l’impossibilità materiale per un pilota di sorvolare un gruppo  montuoso, composto di creste e dorsali da una valle all’altra, dovendo andare  continuamente su e giù per mantenere la distanza prevista dalla legge. Inoltre,  si è dimostrata la quasi  impossibilità  di far rispettare la legge vigente stante che i controlli, evidentemente, non  possono essere estesi a tutto il territorio provinciale 365 giorni all’anno  nelle ore diurne… Pertanto, il legislatore si deve assumere l’onere di rendere  evidente quando una norma non è materialmente applicata o applicabile e dunque  deve provvedere ad introdurre idonee modifiche. Deve inoltre tenere in conto le  motivazioni e le giustificazioni rispetto al mancato rispetto delle norme e  deve, infine, valutare i cambiamenti intercorsi nell’arco di vita della legge.  Che per quanto riguarda la tecnologia dei velivoli – in particolare  dell’elicottero – e la diffusione del loro utilizzo è di enorme importanza.  Infatti, l’elicottero è uno dei mezzi aerei più versatili e di maggiore impiego  in zone di montagna come la nostra regione. Il suo utilizzo è stato  incrementato in maniera esponenziale nel corso degli ultimi anni grazie anche  al potenziamento della Protezione civile ed all’utilizzo del velivolo come  mezzo di soccorso ed eliambulanza. Un investimento ingente da parte pubblica,  che obiettivamente ha salvato molte vite umane, con grande impegno e  professionalità da parte del personale del Nucleo elicotteri. L’evoluzione  tecnica dell’elicottero ha inoltre portato alla diffusione di velivoli più  sicuri, più silenziosi, più versatili. Anche da parte dell’imprenditoria  privata c’è stata un’evoluzione, che ha portato ad utilizzare l’elicottero per  molte attività legate al lavoro dell’uomo in montagna, ivi compreso anche un  limitato utilizzo a fini turistici. Anche in questi casi, l’impiego di velivoli  moderni ha ridotto l’inquinamento, aereo ed acustico, ed ha ridotto i rischi di  incidente. Per quanto riguarda infine le prospettive, l’acquisto di nuovi  elicotteri da parte della Provincia, con elevatissime prestazioni per quanto  riguarda le capacità di intervento nell’ambito dell’elisoccorso e protezione  civile, con la necessità dunque di strutturare ed adeguare una rete di  elisuperfici sia per l’elisoccorso che occasionali, sia per il lavoro in quota  va inquadrato nell’evoluzione del quadro a livello nazionale / internazionale,  dove mezzi sempre più versatili e meno inquinanti vengono impiegati anche per  fini turistici nell’ambito di collegamenti di breve-medio raggio tra gli  aeroporti e le località turistiche. E’ vero che la legge del 1985 venne  modificata nel 1996 per evitare un troppo frequente utilizzo dell’elicottero attorno  a località turistiche importanti come Canazei e Madonna di Campiglio, ma è pure  vero che negli ultimi 15 anni sono cambiati i mezzi aerei, sono aumentati la  sensibilità ambientale e l’attenzione dei cittadini e che rispettando tutte le  norme del codice della navigazione aerea, precisi corridoi di volo e  determinati orari anche il limite altitudinale può non essere considerato più  un tabù, quantomeno allineando il Trentino ad altre regioni alpine con analoghe  caratteristiche, in primis con Bolzano che pone il limite per il  decollo/atterraggio a 1600 metri ed Aosta, che lo pone a 1500.  
                          Anche dal confronto con le norme vigenti in altre regioni di  montagna ed alla luce del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti del primo febbraio 2006 “Norme di attuazione della legge 2 aprile  1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di  atterraggio”, nasce il presente disegno di legge, che da un lato intende  rendere più attuabile la legge vigente, cercando di ridurre i limiti oggettivi  alla sua applicazione, ma dall’altro, per non apparire “punitiva” nei confronti  di chi esercita attività di volo in montagna, in particolare con l’ausilio  dell’elicottero, va parzialmente incontro alle loro richieste. 
                          Ciò che si vuole evitare, ad esempio, è che l’elicottero  possa essere utilizzato in maniera non propriamente adeguata in feste di paese  o manifestazioni sportive con decolli/atterraggi spericolati a pochi metri da  paesi, abitazioni isolate, assembramenti di persone, attività oggettivamente ad  altissimo rischio e ad elevato impatto di inquinamento. Mutuando dalle  esperienze di altre regioni, si intende rafforzare il capitolo delle sanzioni,  prevedendo il raddoppio degli importi in caso di recidiva ed aggiungendo, come  in Val d’Aosta, la sospensione dall’esercizio in caso di riscontro di due  infrazioni dello stesso divieto. Si specifica fin d’ora che questo dovrebbe  servire soprattutto come norma-antidoto, come per dire “a mali estremi, estremi  rimedi”, con l’auspicio che non si debba mai arrivare alla sua reale  applicazione. Per contro, si intende raccogliere le osservazioni formulate  negli anni dagli operatori del volo, riducendo la distanza dal suolo nel caso  di passaggio “di valle in valle” e riportando l’altitudine delle operazioni di  decollo/atterraggio ai 1600 metri slm, come nella limitrofa provincia di  Bolzano, assicurando però che queste operazioni si possano svolgere ad almeno  cento metri di distanza da abitazioni e da elisuperfici idonee quand’anche  “occasionali” (tra l’altro, il decollo da 1.600 metri anziché da 1.000 comporta  minore tempo e minore consumo di carburante per giungere alle quote “di  lavoro”). Più che intensificare i controlli, attività peraltro già assai  complessa e comunque quasi impossibile da attuare, si intende agire sulla  responsabilizzazione degli esercenti le attività di volo, offrendo nuove  opportunità a fronte di un loro maggiore impegno per il rispetto dei limiti. 
                          Altro intervento “a favore” dell’elicottero consiste  nell’individuazione, con il Ministero e le autorità per la navigazione aerea,  di  appositi corridoi di volo a bassa  quota – tra gli 800 ed i 1600 metri – per favorire l’estensione dell’uso degli  elicotteri più moderni con funzione di collegamento con gli aeroporti del nord  Italia. Ricordiamo, a questo proposito, che è in definizione un corridoio di  questo genere che attraversa tutta la Pianura Padana da Torino a Venezia con  collegamenti con le maggiori città e che esistono già servizi di questo genere  dai maggiori aeroporti, che si tratta di soluzioni che riducono il traffico  veicolare pur non comportando – se ben regolamentate – maggiori rischi per la  popolazione o per gli utenti. Del resto, non si può non tener conto che una  fascia di clientela importante per la nostra regione, così come molte persone  che viaggiano per lavoro, necessitano di servizi aerei rapidi e sicuri, a costi  relativamente contenuti, per recarsi da Trento o dalle principali località  turistiche, verso i maggiori scali del nord Italia. 
                          Con un apposito articolo si introduce quindi la  regolamentazione delle elisuperfici, distinguendo quelle “occasionali” da  quelle “per elisoccorso”, definendo le modalità ed i limiti di intervento della  Provincia e degli Enti locali. 
                          Mutuando, anche in questo caso dalla provincia di Bolzano,  la regolamentazione degli ostacoli alla navigazione aerea, si intende  provvedere a rendere più sicuro il volo in montagna e più accessibili tutte le  informazioni. 
                          Descrizione del disegno di legge 
            L’articolo 1 apporta delle modifiche alla legge vigente,  riducendo la quota minima di volo da 500 a 250 metri nel caso di superamento di  dorsali, passi o creste ed innalzando la quota massima di decollo/atterraggio  da 1.000 a 1.600 metri. Inoltre rende più restrittive le norme per le  operazioni di decollo/atterraggio e sorvolo, introducendo il principio di  elisuperfici idonee richiamando la vigente norma nazionale successiva alla  legge provinciale. 
            L’articolo 2 è dedicato alle elisuperfici occasionali e per  l’elisoccorso, definendo i diversi impegni della Provincia, che dovrebbe  finanziare anche le opere e le strumentazioni necessaria per il volo notturno,  in tutte le valli ove sono presenti presidi ospedalieri. 
            Con l’articolo 3 si introduce una novità nel panorama  legislativo provinciali, considerando per la prima volta l’opportunità di  considerare l’elicottero un veicolo per il trasporto civile finalizzato anche  all’attività turistica, in collegamento con gli aeroporti del Nord Italia. 
            L’articolo 4 introduce nella legge vigente l’argomento degli  ostacoli alla navigazione aerea, definendo gli interventi a carico dei  proprietari e della Provincia. 
            L’articolo 5 si occupa delle sanzioni, che oltre ad essere  convertite in euro sono pure generalmente incrementate, fino all’ipotesi del  loro raddoppio in caso di recidiva ed al caso estremo della sospensione  dall’esercizio dell’attività di volo per l’esercente che infranga per due volte  i divieti posti dalla legge. 
            Infine l’articolo 6 detta disposizione per la copertura  delle nuove spese derivanti in particolare dall’approntamento di nuove  elisuperfici. 
          Cons. Roberto Bombarda  | 
           
            DISEGNO DI LEGGE 
                          Art. 1 
              Modificazioni dell'articolo 1 della 
legge provinciale 12  agosto 1996, n. 5 
(Disciplina per la tutela dell'ambiente 
in relazione all'esercizio  degli aeromobili) 
                          1.            All'articolo  1 della legge provinciale n. 5 del 1996 sono apportate le seguenti  modificazioni: 
                          a) nella  lettera a) del comma 1 dopo le parole: "Parco nazionale dello Stelvio;"  sono inserite le seguenti: "questa quota è ridotta della metà nel caso di  superamento di una dorsale, di passi o di creste per il passaggio da una valle  all'altra;"; 
                          b) nella  lettera b) del comma 1 le parole: "1.000 metri" sono sostituite dalle  seguenti: "1.600 metri"; 
                          c) dopo il  comma 1 è inserito il seguente: 
              "1 bis. Per garantire la sicurezza delle persone,  comprese quelle che si avvalgono degli aeromobili, e per tutelare le abitazioni  dall'inquinamento generato dal transito di questi ultimi, il decollo e  l'atterraggio di velivoli a motore nelle zone del territorio provinciale non  previste nel coma 1 possono avvenire solo su aviosuperfici o elisuperfici  idonee collocate a una distanza superiore a 100 metri dalle abitazioni. Le  aviosuperfici o elisuperfici idonee sono individuate dalla Provincia d'intesa  con gli enti locali e sono attrezzate con modalità stabilite con deliberazione  della Giunta provinciale, nel rispetto del decreto del Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge  2 aprile 1968 n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di  atterraggio). Nel decollo e atterraggio, inoltre, il velivolo deve seguire un determinato  corridoio di volo per evitare di sorvolare centri abitati, agglomerati di case o  assembramenti di persone."; 
                          d) nel comma 2  le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "previsti  nei commi 1 e 1 bis"; 
                          e) nel comma  3 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti:  "previsti nei commi 1 e 1 bis". 
                          Art. 2 
              Inserimento dell'articolo 1 ter nella 
legge provinciale n. 5  del 1996 
             1             Dopo l'articolo  1 bis della legge provinciale n. 5 del 1996 è inserito il seguente: 
            "Art. 1 ter - 
              Elisuperfici occasionali e per l'elisoccorso 
              1.            La  Provincia, d'intesa con gli enti locali, realizza a proprie spese elisuperfici  occasionali nell'ambito di una omogenea rete provinciale. La vigilanza e la  manutenzione delle elisuperfici occasionali è affidata agli enti locali  territorialmente competenti. 
              2.            In tutte  le valli del territorio provinciale dove sono presenti presidi ospedalieri, la  Provincia realizza e mantiene attiva una rete di elisuperfici per l'elisoccorso,  nei modi stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 1 febbraio 2006, finanziando anche le opere e le strumentazioni  necessarie per il volo notturno." 
                          Art. 3 
              Inserimento dell'articolo 1 quater nella legge provinciale  n. 5 del 1996 
                          1.            Dopo l'articolo  1 ter della legge provinciale n. 5 del 1996 è inserito il seguente: 
            "Art. 1 quater - 
              Promozione dell'uso dell'elicottero per attività di  trasporto civile 
              1.            Per  favorire l'impiego dell'elicottero per finalità di trasporto civile in  collegamento con gli aeroporti del nord Italia e tra questi e le principali  località turistiche del Trentino, la Provincia individua, d'intesa con il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Ente nazionale per l'aviazione  civile (ENAC), appositi corridoi di volo nell'ambito di una fascia aerea a  bassa quota, compresa tra gli 800 metri ed i 1.600 metri, favorendo e  sostenendo la creazione di elisuperfici attrezzate anche per il volo notturno." 
                          Art. 4 
              Inserimento dell'articolo 1 quinquies nella legge  provinciale n. 5 del 1996 
                          1.            Dopo l'articolo  1 quater della legge provinciale n. 5 del 1996 è inserito il seguente: 
            "Art. 1 quinquies - Ostacoli alla navigazione aerea 
              1.            La  Provincia censisce gli ostacoli alla navigazione aerea, quali le costruzioni  verticali, come tralicci, antenne, sostegni o camini, e le infrastrutture  lineari, come funivie, elettrodotti o funi tese, che superano determinate  altezze dal suolo stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. 
              2.            La  Provincia predispone le carte digitali degli ostacoli alla navigazione aerea e  le rende accessibili anche tramite internet. 
              3.            Gli  ostacoli alla navigazione aerea esistenti o di nuova costruzione, nonché quelli  che vengono smantellati, sono comunicati dal proprietario alla Provincia,  secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. L'ubicazione  degli ostacoli è comunicata anche alle autorità competenti in materia di volo. 
            4.            Per  tutelare la sicurezza dei velivoli, gli ostacoli alla navigazione aerea, a  seconda della loro ubicazione ed altezza, sono dotati di idonea segnalazione  permanente. Le caratteristiche tecniche delle segnalazioni sono disciplinati  con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto dell'articolo 709 del codice  della navigazione." 
                          Art. 5 
              Modificazioni dell'articolo 3 della 
legge provinciale n. 5  del 1996 
                          1.            All'articolo  3 della legge provinciale n. 5 del 1996 sono apportate le seguenti  modificazioni: 
                          a)            il comma  1 è sostituito dal seguente: 
              "1.          Per la  violazione delle disposizioni di questa legge si applica una sanzione  amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro."; 
             b)           dopo il  comma 1 è inserito il seguente: 
              "1 bis. In caso di recidiva specifica la sanzione  amministrativa è raddoppiata; inoltre, dopo due infrazioni dello stesso divieto,  chi esercita l'attività di lavoro aereo responsabile delle violazioni è sospeso  per un anno dall'esercizio dell'attività di trasporto disciplinata da questa  legge." 
                          c)   il comma 3 è sostituito dal  seguente: 
              “3. L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza  di archiviazione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  spetta al soggetto competente della Provincia, nei casi di violazione  dell’art.1, commi 1, 1bis, 4 e 6, rispettivamente al soggetto competente del  Comune nei casi di violazione dell’articolo 1, commi 3, 5 e 7.”  
            Art. 6 
            Disposizioni finanziarie 
            1. Per attuare questa legge è autorizzata la spesa di  3.000.000 di  euro per gli esercizi  finanziari 2011, 2012 e 2013. Alla copertura di questi oneri si provvede  riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per  nuove leggi - spese in conto corrente, unità previsionale di base 95.5.110 del  bilancio provinciale. 
           2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al  bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27,  terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale  di contabilità). 
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